Art. 30.
(Entrata in vigore e abrogazioni).

      1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il titolo IV del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.